10/05/2011 DECRETO LEGGE SVILUPPO E SCIA SEMPLIFICATA
Secondo il Decreto Legge Sviluppo sono dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per le verifiche ex-post si passa quindi da 60 a 30 giorni. Il nuovo titolo abilitativo, introdotto con la "manovra estiva" per semplificare le procedure del comparto, rende possibile l'avvio dei lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda. Una velocizzazione rispetto alla DIA, che prevedeva invece un'attesa preventiva di 30 giorni per consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i controlli. Al tempo stesso, però, la SCIA dà alle amministrazioni 60 giorni per verificare la presenza di tutti i requisiti, in mancanza dei quali è necessario adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi. Per questo in molti avevano obiettato che la nuova procedura rappresentasse più che altro un aggravio burocratico. Se è vero che si possono iniziare immediatamente i lavori, bisogna considerare anche il rischio che, a cantiere in funzione, l'amministrazione competente rilevi qualche mancanza tale da far sospendere le attività. Un problema che in molti avevano pensato di risolvere attendendo 60 giorni per dare il via ai lavori. Cioè il doppio rispetto alla vecchia procedura con DIA. Come già sostenuto dal Ministero per la Semplificazione con la circolare del 16 settembre 2010, il decreto sviluppo chiarisce in modo definitivo la sostituzione della DIA con la SCIA anche in edilizia. Il Decreto Legge spiega infine che la SCIA non sostituisce la Super-DIA né i nulla osta e le autorizzazioni che devono comunque essere rilasciate in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Fonte: Redazione di Finestreweb
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