13/05/2011 DECRETO LEGGE SVILUPPO E NOVITA' NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Il Decreto Legge Sviluppo è atteso per domani in Gazzetta Ufficiale e sui suoi contenuti si susseguono in questi giorni i commenti di associazioni e addetti ai lavori. Il Decreto introduce qualche modifica al Codice dei Contratti Pubblici per velocizzare le procedure e ridurre le spese accessorie in chiave anticrisi. Le novità a riguardo sono le seguenti:
l'esclusione dalle gare d'appalto viene limitata a un anno. Allo stesso tempo, l'iscrizione nel casellario informatico avviene solo per dolo o colpa grave definitivamente accertata;
per accertare i requisiti di ammissione, non si guarderà più alle irregolarità commesse nell'ultimo triennio, ma all'ultimo anno di attività;
la procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, non sarà più limitata ai lavori di importo inferiore al milione di euro;
nei contratti sotto soglia con procedura negoziata, per tutelare la concorrenza e l'invito dovrà essere rivolto almeno a dieci persone per lavori di importo superiore a 500 mila euro e almeno a 5 operatori per lavori di importo inferiore;
per i lavori di importo inferiore a 1,5 milioni di euro, l'invito deve essere rivolto a 20 concorrenti;
nei lavori di pubblica utilità, il decreto di esproprio può essere emanato entro 7 anni dalla data in cui diventa efficace la delibera del Cipe(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).
L'incentivo allo sviluppo passa anche attraverso l'abbattimento dei costi e la velocizzazione dell'iter per la cantierizzazione e realizzazione delle opere. Le misure compensative per l'impatto territoriale non possono quindi superare il 2%. Le varianti non devono implicare un aumento dei costi rispetto al progetto preliminare. Regioni e Comuni, inoltre, hanno a disposizione 60 giorni e non più 90 per esprimersi sul progetto di monitoraggio ambientale. Analogamente, le riserve non possono superare il 20% dell'importo del contratto e non possono essere poste su aspetti progettuali già verificati. In ambito di Conferenza di servizi, il procedimento deve essere chiuso entro 60 giorni dal momento in cui a tutti gli invitati viene consegnato il progetto definitivo. Il Codice Appalti, invece, ha finora previsto un termine di 90 giorni. Le limitazioni di tempi e costi colpiscono anche gli accordi bonari. La retribuzione della Commissione potrà ammontare al massimo a 65 mila euro, da rivalutare ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al tempo stesso viene fissato a 30 giorni il limite entro cui il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione
Fonte: Redazione di Finestreweb
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