Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha terminato la stesura del decreto per la partecipazione di aziende di Paesi black list alle gare di appalto in Italia. L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio. Il testo del provvedimento è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dopo aver già ottenuto tutti i permessi intermedi. La lista nera dei paesi con società candidate a operare in Italia nel settore dei "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Dlgs. 163/2006) non è infatti nuova. L'ufficio di Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, ha infatti utilizzato le black list fiscali già in vigore, cioè quella del 1999 sulla presunzione di residenza e quella del 2001 relativa alla normativa Cfc (Controlled Foreign Company) che comprendono, per esempio, anche Svizzera e San Marino. Il decreto prevede che le aziende dei paesi le cui legislazioni non garantiscono adeguata trasparenza societaria, per poter gareggiare in Italia dovranno fornire una documentazione integrativa; lo scopo è di non discriminare le imprese provenienti da "paesi white". In pratica le aziende in paesi considerati a rischio di infiltrazioni saranno tenute a svelarsi se vorranno concorrere per aggiudicazioni di appalti in Italia, indicando: atto costitutivo e autorizzazioni, generalità e ragione sociale, sedi e sede amministrativa, tenutario delle scritture contabili, oggetto sociale, capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentante legale, titolari delle quote di partecipazione, sistema di amministrazione, requisiti di eleggibilità degli amministratori, generalità dei sindaci e infine data di approvazione del bilancio. La domanda di "conformità" alle regole italiane per le gare di appalto dovrà essere presentata al Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze). Il 28 Febbraio 2011 il Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha firmato il decreto che dà attuazione alle norme sulle black list e vieta la partecipazione a tutte le gare di lavori, servizi e forniture alle società con sede nei Paesi della black list, se prive dell'autorizzazione ministeriale. Il decreto dà attuazione a una norma inserita nella manovra d'estate che tentava, appunto, di arginare l'ingresso nel mercato delle commesse pubbliche di società con sede nei Paesi a regime fiscale privilegiato. Un fenomeno particolarmente diffuso per servizi e forniture (soprattutto quelle legate alla sanità). Da quando il decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, alle società dei Paesi in black list servirà un'autorizzazione del Ministro dell'Economia per accedere alle gare. Esistono due decreti ministeriali in materia di Paesi "black list":
Il primo, datato 4 maggio 1999, elenca i seguenti Stati e territori: Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, le isole Vergini Britanniche, di Man, Cayman, Cook e Marshall, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Malta, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks & Caicos, Tuvalu, Uruguay e Vanuatu.
Il secondo, datato 21 novembre 2001, elenca innanzitutto i Paesi per le quali tutte le operazioni sono considerate a rischio: sono gli stessi territori già indicati nel primo decreto, togliendo però Antigua (ma lasciando Barbuda), Bahrein, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Malta, Mauritius, Monaco, Panama, San Marino, Svizzera, Taiwan e Uruguay, e aggiungendo Guatemala, Herm, Isole Vergini Statunitensi, Kiribati, Nuova Caledonia, Salomone e Sant'Elena. Quindi, il secondo decreto cita tre Paesi per cui le operazioni sono considerate generalmente a rischio salvo esplicite esclusioni: Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Fonte: Redazione di Finestreweb
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