16/02/2011 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' NEL SETTORE PRIVATO
Tassazione agevolata del 10%
Nella circolare congiunta n.3/E dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del Lavoro del 14 Febbraio 2011 si attesta che gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10% se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti. In quest'ultimo caso, è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel CUD che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all'incremento della produttività. Il CUD (Certificazione Unica Dei redditi) è un documento che ricevono ogni anno i lavoratori dipendenti e chi percepisce un reddito per attività equiparate al lavoro dipendente, come ad esempio i lavoratori a progetto e i lavoratori subordinati Per il 2011, si applica l'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori del settore privato, a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, anche se non scritti in un documento cartaceo. Vale infatti il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall'articolo 39 della Costituzione: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce." Per applicare l'imposta sostitutiva è sufficiente che il datore di lavoro attesti che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e che siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro dovrà fornire prova su richiesta. Sono soggetti a imposta agevolata tra l'altro: lo straordinario, il lavoro a tempo parziale, quello notturno e quello festivo, le indennità di turno o le maggiorazioni retributive legate ad incrementi di produttività, competitività e redditività. Per il 2011 è stato innalzato a 40.000 euro il limite di reddito per l'accesso al beneficio, mentre resta inalterato a 6.000 euro il tetto complessivo di retribuzione detassabile. La Circolare congiunta Agenzia delle Entrate - Ministero del Lavoro, n. 3/E del 14 Febbraio sull'agevolazione é stata introdotta per la prima volta nel 2008, prorogata per gli anni 2009 e 2010 e confermata anche per il 2011 con il decreto legge 78/2010, articolo 53. L'art. 53 prevede che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, le somme che verranno erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato saranno soggette ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, e che tali somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, o che siano collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Fonte: Redazione di Finestreweb
Finestreweb.it - Vicolo Don Luigi Soldà, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 500994 - P.IVA 02801710241 - sito webareaseb.it