25/02/2011 DIRETTIVA 2011-7-UE PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA
Ritardi dei pagamenti
E' stata pubblicata nella GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) la direttiva 2011/7/UE del 16 Febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Lo scopo della direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, favorendo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (Piccole e Medie Imprese). Al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, incoraggiare le parti interessate ad elaborare codici di condotta volontari volti a contribuire all'attuazione della direttiva. La direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge. Nelle transazioni commerciali tra operatori economici, o tra questi e amministrazioni pubbliche, molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Di regola, le pubbliche amministrazioni godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese. Molte pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto alle imprese. Allo stesso tempo, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori i sessanta giorni di calendario. Al fine di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica non superi, di norma, trenta giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di verifica possa superare trenta giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Fonte: Redazione di Finestreweb
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