Con il termine energia da fonti rinnovabili il decreto (all'art. 2) intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 Marzo 2011, entra in vigore il 29 Marzo 2011, il decreto sulla "promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (Dlgs 3 marzo 2011, n. 28). 47 articoli e 4 allegati che definiscono gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
L'attesa ora si sposta sul decreto attuativo, che avrà il compito di stabilire i nuovi incentivi e deve essere approvato nel Consiglio dei Ministri. A partire dal prossimo 1° Giugno dovrebbe entrare in vigore il Quarto Conto Energia, che porterebbe effettivamente a un taglio delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici (indiscrezioni parlano del 50% complessivo), ma solo a partire dal 2012, poiché da Giugno a Dicembre di quest'anno dovrebbe essere previsto un periodo transitorio con una diminuzione molto contenuta. Gli incentivi rimarrebbero in vigore fino al 2017, ma con un limite annuo di 6 miliardi di euro e di 2.000 MW installati. Il decreto norma vari aspetti, tra i quali alcuni riguardanti gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti. Per "edificio di nuova costruzione" si intende edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; per "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria).
Viene affrontato anche l'aspetto dell'impossibilità, totale o parziale, di rispettare le percentuali richieste di energia da fonti rinnovabili, prevedendo un proporzionale miglioramento dell'indice di prestazione energetica dell'edificio previsto dal decreto 192/05, fino ad un massimo del 50% nel caso di totale impossibilità. Sono parzialmente modificate alcune previsioni del decreto legislativo 192/05 in merito alla certificazione energetica, anticipando anche obblighi previsti dalla nuova direttiva europea 2010/31. E' previsto che nei contratti di compravendita o di locazione sia inserita una clausola con la quale l'acquirente/conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante la certificazione energetica dell'immobile che va ad acquistare/locare. Nel caso della locazione tale obbligo sussiste solo se l'immobile è già dotato di certificazione energetica. Dal 1° gennaio 2012 è fatto obbligo, negli annunci commerciali di vendita di unità immobiliari, di riportare il valore di prestazione energetica.
Fonte: Redazione di Finestreweb
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