26/10/2009 NOVITA' IN CAMPO DI DETRAZIONI AL 55PERCENTO
Il decreto ministeriale 6 agosto 2009 introduce semplificazioni procedurali
Il 26 settembre 2009, con pubblicazione n. 224 sulla Gazzetta Ufficiale, è stato emanato il decreto modificativo al preesistente DM del 19 febbraio 2007 finalizzato alla semplificazione le procedure per la detrazione del 55%, previsto dalla legge 2/2009 di conversione del Decreto Legge 185/2008 anticrisi. Il nuovo Decreto Ministeriale datato 6 agosto 2009 riguarda le 'Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente': si tratta quindi di una modifica in primo luogo gli adempimenti per usufruire della detrazione.
Di seguito il dettaglio delle modifiche effettuate: 1) ASSERVAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO: l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti subirà alcune variazioni, a partire dal fatto che potrà essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005). Con la modifica apportata l'asservazione potrà inoltre essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (come previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10).
2) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI: per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti, con una modifica all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, il nuovo decreto elimina l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
3) PANNELLI SOLARI: analogamente ai serramenti, anche per i pannelli solari realizzati in autocostruzione viene tolto l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato.
4) CUMULO DEI BONUS: il nuovo decreto apporta inoltre una modifica all'art. 10 dopo il comma 2 inserendo il '2 bis' che vieta il cumulo tra detrazione del 55% e premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia
Fonte: Redazione di Finestreweb
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